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Avvocato Fabio Scatamacchia Lo studio si occupa della redazione e deposito di memorie difensive LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA, N. 94/2009 (in particolare le domande per matrimonio) |
L'avvocato e la tutela dei diritti La cittadinanza italiana Consulenza legale per ottenere la cittadinanza italiana in presenza dei requisiti di legge |
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Avvocato con studio in Roma via XX Settembre n. 98/G tel: 06.4819909 |
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AVVERTENZA: i contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali , quindi, non a casi specifici.
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Il compenso dell'avvocato per la consulenza o per la redazione di memorie e richieste al Ministero sarà stabilito preventivamente. TAR Tribunale amministrativo regionale L'avvocato può assistere coloro che, a causa del rigetto della domanda, in tendono proporre ricorso al tribunale amministrativo (TAR) o al Giudice ordinario.
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La cittadinanza italiana
L’accertamento dell’acquisto e/o della perdita della cittadinanza italiana riveste carattere fondamentale per la intera collettività. La cittadinanza, status civitatis, è una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione di un soggetto nei confronti di altri nell’ambito di una collettività organizzata ed è uno status tutelato e accertato in quanto tale: status che è, poi, origine di altre situazioni giuridiche (obblighi e diritti privati e pubblici del cittadino). Ogni cittadino è, quindi, soggetto alle norme di diritto positivo vigenti nel suo Stato. La cittadinanza italiana si acquista automaticamente ovvero su domanda (residenza, matrimonio, riacquisto, discendenza ecc.) con relativi documenti e in presenza dei requisiti indicati dalla legge. La norma che regolamenta la materia è la legge 5.2.1992 n. 91 (modifiche l. 94/2009) e i relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n. 572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n. 362 del 18 aprile 1994. La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno aiutato e aiutano a risolvere le questioni che possono presentarsi nel corso delle domande di cittadinanza italiana. Acquisto automatico e di diritto. La cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis, in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori italiani. Per filiazione e nascita (art. 1) Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art. 1). (Il termine di due anni è previsto solo per le domande per matrimonio e il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione non determina l'acquisto della cittadinanza (non vi è un'ipotesi di silenzio-assenso). E’ considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. (art. 1) Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso) (art. 2) Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano o cittadina italiana mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile (art. 3) Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione ). Acquisto a domanda Nei casi previsti dalla legge e in forza di determinati requisiti. La normativa sulla cittadinanza in Italia, quindi, interessa:
Come ottenerla: requisiti, condizioni e documenti discendenza da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado (art. 4), secondo varie condizioni nascita sul territorio italiano (art. 4), se vi ha risieduto sino alla maggiore età e dichiara di voler essere cittadino entro un anno dal compimento matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5 nuova formulazione ex legge 94/2009). La legge, nuova formulazione, iprecisa che: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. naturalizzazione e residenza (art. 9) (La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: 1) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); 2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; 3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; 4) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; 5) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; 6) allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica). Con la nuova formulazione ex legge 94/2009 alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti. E quali requisiti sono richiesti per la cittadinanza italiana? dieci anni di residenza legale; reddito sufficiente; assenza di precedenti penali; rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista). (Il tutto va provato con i documenti relativi). Il numero di 10 anni, però, può essere abbreviato a: Ø tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano; Ø quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee; Ø cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano; Ø non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero. A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza? La domanda di acquisto della cittadinanza italiana (naturalizzazione e residenza - matrimonio), in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero. Lo studio e l'avvocato restano a disposizione per ogni chiarimento e consulenza nonchè per la verifica preventiva dei requisiti richiesti e dei documenti
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Ultimo aggiornamento: 22-07-10