Avvocato Fabio Scatamacchia
Studio in Roma via XX Settembre n. 98/G tel: 06.4819909

Lo studio si occupa della redazione e deposito di memorie difensive

LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA,  N. 94/2009 (in particolare  le domande per matrimonio)

L'avvocato e la tutela dei diritti

La cittadinanza italiana

Consulenza legale per ottenere  la cittadinanza italiana in presenza dei requisiti di legge

Cittadinanza: domanda per matrimonio, residenza,  discendenza, jus sanguinis,
acquisto e riacquisto.

Ricorso al Tar e giudizio ordinario    

La cittadinanza italiana

La consulenza dell'avvocato

Lo studio con questa pagina intende essere di aiuto e fornire consulenza legale e consigli a tutti coloro che vogliano ottenere la cittadinanza italiana (residenza, matrimonio, naturalizzazione, avo ecc.) e che siano in possesso dei requisiti di legge per  divenire cittadino italiano.

La cittadinanza per jus sanguinis, il giudizio avanti al giudice ordinario, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4466/2009 per il riconoscimento anche ai discendenti della donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.

 

           Ricorso al Tar per richiedere che il Tribunale ordini al Ministero di decidere sulla domanda di cittadinanza, trascorsi 730 giorni dalla presentazione della richiesta                                                   

  CONSULENZA ON LINE - COME RICHIEDERLA                                                           Assistenza in processi penali

No al reato di clandestinità                                                                                      Indirizzo mail  fscata@avvocatotuteladiritti.it      

Attività dello studio

Invio di richieste al Ministero dell'Interno per ottenere informazioni sullo stato della domanda di cittadinanza (residenza, matrimonio, naturaliozzazione, avo ecc.) e sollecito della definizione

Lo studio si occupa del deposito di memorie difensive da depositare presso il Ministero degli Interni.

Approfondita consulenza dell'avvocato, via mail o per iscritto, su specifiche questioni anche relative a domande di cittadinanza (residenza, matrimonio, naturalizzazione, avo, jus sanguinis ecc.) già presentate (reddito, requisiti, matrimonio, riacquisto).

Attività dello studio

Assistenza nella preparazione della domanda e dei documenti necessari.

 

Lo studio assiste coloro che, a causa del rigetto della domanda, intendono proporre
ricorso al tribunale amministrativo (TAR) o al Giudice ordinario.
Naturalizzazione

 

Cittadinanza per matrimonio

 

Discendenti di cittadini italiani in linea diretta e cittadinanza

 

Ricorso al Tar per richiedere che il Tribunale ordini al Ministero di decidere sulla
domanda di cittadinanza, trascorsi 730 giorni dalla presentazione della richiesta    
Il compenso dell'avvocato per la consulenza o per la redazione di memorie e richieste al Ministero sarà stabilito preventivamente con il cliente.
L'eventuale  compenso dell'avvocato per la redazione di ricorsi e citazione avanti al
Tribunale al Ministero sarà stabilito preventivamente.
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AVVERTENZA: i contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali , quindi, non a casi specifici.

Indirizzo mail dove inviare le richieste di consulenza

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Il compenso dell'avvocato per la consulenza o per la redazione di memorie e richieste al Ministero sarà stabilito preventivamente con il cliente.

TAR  Tribunale amministrativo regionale

L'avvocato può  assistere coloro che, a causa del rigetto della domanda, in tendano proporre ricorso al tribunale amministrativo (TAR) o al Giudice ordinario.

 

 

 

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Cittadinanza italiana: domanda per matrimonio, residenza,  discendenza.

 

Requisito essenziale per le domande per residenza (naturalizzazione) è la percezione di un reddito, la residenza legale ultra  decennale e la mancanza di precedenti penali.

Assistenza legale

 

 

 

 

 

Cittadinanza: domanda per matrimonio, residenza,  discendenza.

 

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Requisito essenziale per le domande per residenza (naturalizzazione) è la percezione di un reddito.

 

 

Notizie aggiornate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La cittadinanza italiana     

                           Domanda per matrimonio, residenza, discendenza.                        

L’accertamento dell’acquisto e/o della perdita della cittadinanza italiana riveste carattere fondamentale per la intera collettività.

La cittadinanza, status civitatis, è una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione di un soggetto nei confronti di altri nell’ambito di una collettività organizzata ed è uno status tutelato e accertato in quanto tale:  status che è, poi, origine di altre situazioni giuridiche (obblighi e diritti privati e pubblici del cittadino).

Ogni cittadino è, quindi, soggetto alle norme di diritto positivo vigenti nel suo Stato.

La cittadinanza italiana si acquista automaticamente ovvero su domanda (residenza, matrimonio, riacquisto, discendenza ecc.) con relativi documenti e in presenza dei requisiti indicati dalla legge.

La norma che regolamenta la materia è la legge 5.2.1992 n. 91 (modifiche l. 94/2009) e i relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n. 572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n. 362 del 18 aprile 1994.

La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno aiutato e aiutano a risolvere le questioni che possono presentarsi nel corso delle domande di cittadinanza italiana.

Acquisto automatico e di diritto.

La cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis, in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori italiani.

 Per filiazione e nascita (art. 1)

 Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art. 1). (Il termine di due anni è previsto solo per le domande per matrimonio e il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione non determina l'acquisto della cittadinanza italiana (non vi è un'ipotesi di silenzio-assenso).

 E’ considerato cittadino italiano per  nascita il figlio di ignoti  che venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. (art. 1)

 Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza italiana da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso) (art. 2)  

Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano o cittadina italiana mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile (art. 3)    Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione ).

Madre italiana sposata prima del 1948: Cassazione Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009. Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’ illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Perdita della cittadinanza italiana ed effetti sui figli minori. La questione va risolta caso per caso, in quanto si deve considerare l'anno della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, se prima del 30.6.1912, se tra tale data e il 15.8.1992, ovvero se dopo il 15.8.1992.


 Acquisto a domanda

Nei  casi previsti dalla legge e in forza di determinati requisiti.

La normativa sulla cittadinanza in Italia, quindi, interessa:

a) tutti coloro che, nati italiani, hanno perduto la cittadinanza italiana e 
		intendono riacquistarla
b) i discendenti di cittadini italiani in linea diretta (fino al secondo 
		grado) che vogliano riconosciuta la cittadinanza italiana
c) coloro che desiderano acquistarla (per matrimonio, naturalizzazione, residenza ecc.)

Come ottenerla: requisiti, condizioni e documenti

           discendenza da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado (art. 4), secondo varie condizioni

          nascita sul territorio italiano (art. 4), se vi ha risieduto sino alla maggiore età e dichiara di voler essere cittadino entro un anno dal compimento

         matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5 nuova formulazione ex legge 94/2009). La legge, nuova formulazione, iprecisa che: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. La cittadinanza italiana può essere negata: per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.

         I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma,  divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

        naturalizzazione e residenza (art. 9)  (La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:   1) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);   2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;   3)   allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;    4)    al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;    5)  all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;    6)  allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).   Con la nuova formulazione ex legge 94/2009 alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti.

          E quali requisiti sono richiesti per la cittadinanza italiana, domanda per residenza e naturalizzazione?    

dieci anni di residenza legale;   

reddito sufficiente;    

assenza di precedenti penali;   

rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

(Il tutto va provato con i documenti relativi).

Il numero di 10 anni, però, può essere abbreviato a:

Ø   tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

Ø   quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

Ø   cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;

Ø   non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.


A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza?

La domanda di acquisto della cittadinanza italiana (naturalizzazione e residenza - matrimonio), in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

Lo studio e l'avvocato restano a disposizione per ogni chiarimento e consulenza nonchè per la verifica preventiva dei requisiti richiesti e dei documenti

Iter della pratica e documenti da produrre

La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dal ricevimento, corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione di cittadinanza italiana che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza italiana ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

Domanda e documenti

La domanda va presentata in bollo da euro 14,62 e la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto che riceve l'istanza. E' necessario il versamenti di euro 200,00.

Documenti che servono generalmente, salvo altri da verificare presso la competente Prefettura:

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome,cognome,data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;

  2.  certificati penali del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

  3. certificato storico di residenza (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi) (in bollo da euro 14,62);

  4. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da euro 14,62 ) presso il Tribunale di residenza;

  5. certificato di stato di famiglia (in bollo da euro 14,62);

  6. fotocopia permesso di soggiorno;

  7. copia autenticata del mod. 730 o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda;

  8. dichiarazione di autorizzazione per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza.

E' CONSIGLIABILE RICHIEDERE, ESPRESSAMENTE, ALLA PREFETTURA DI COMPETENZA IL MODULO DELLA DOMANDA, IL NUMERO DELLE COPIE  DA DEPOSITARE  E I DOCUMENTI  NECESSARI.


Cittadinanza: domanda per matrimonio, residenza,  discendenza.

Assenza di precedenti penali o procedimenti in corso e necessità di un reddito sufficiente.

Requisito essenziale per le domande per residenza (naturalizzazione) è la percezione di un reddito.

 

 

Sito sul risarcimento dei danni:

 

fscata@avvocatotuteladiritti.it

Sentenze

Cassazione sentenza 24312/07 - La sentenza di patteggiamento non costituisce impedimento al riconoscimento della cittadinanza ex art. 6 L.91/1992: «Infine, se la sentenza di applicazione della pena su richiesta, alla stregua dell'originaria disciplina codicistica e quindi prima delle innovazioni introdotte con la legge n. 97 del 2001 e n. 134 del 2003, non conteneva l'accertamento della responsabilità, ben si spiega come la legge n. 91 del 1992, approvata dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p, ma prima delle richiamate modifiche legislative, in coerenza con la ratio ispirata all'esigenza di impedire l'acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non specchiata condotta civile e morale, richieda un completo accertamento di responsabilità e un giudizio di colpevolezza dai quali soltanto la valutazione negativa della personalità del richiedente può derivare».

 

Riacquisto della cittadinanza italiana perduta, ai sensi dell'art. 13 della legge 91/1992.

Art. 13.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
 
Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

 


Sentenze

Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 766/2011:  A base del diniego  di cittadinanza vi è la carenza del requisito reddituale in capo all’istante.

TAR Lazio, sent. 7058/10: Obbligo di pronuncia per il Ministero entro 730 giorni dalla domanda di cittadinanza per residenza.

Tar Marche, sent. 10.9.2008: Sussiste il diritto soggettivo all’emanazione dell’atto di concessione della cittadinanza che il soggetto interessato può far valere davanti al giudice ordinario per richiedere, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano.


Tar Lombardia sentenza 5.5.2009 per ritardo nella decisione su istanza di cittadinanza per residenza: «Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il silenzio serbato e ordina al Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente».


Processi penali
La Corte di giustizia europea ha stabilito che il reato di clandestinità è contrario alle norme Ue in materia, così il Giudice penale italiano deve disapplicare la normativa penale del reato di clandestinità
Cittadinanza italiana: domanda per matrimonio, residenza,  discendenza. 

CONSULENZA ON LINE
La richiesta di consulenza consente di esporre il proprio caso, inviando la documentazione necessaria.  La risposta sarà inviata tramite mail o per posta. Il tempo della risposta ovviamente è in funzione della complessità  del caso rappresentato. Con la richiesta si può richiedere l'invio di preventivo. 

 

L'iter è il seguente:
  • valutazione e studio del caso,
  • invio del parere con eventuale indicazione del comportamento da prendere,
  • indicazione del compenso per la consulenza e modalità pagamento.
 
Per richieste più complesse che richiedono attività ulteriore al parere, come redazione di memorie e deposito, giudizio al Tar o al Giudice Ordinario,  sarà concordato il da farsi con il richiedente.
 
Sarà rilasciata la fattura di legge.
Avvocato Fabio Scatamacchia
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P.Iva 03351610583 

 

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Le mie notti sarebbero un incubo al solo terribile pensiero di un innocente che sconta tra i tormenti crudelissimi una colpa che non ha commesso. (Émile Zola)

Giustizia non esiste là dove non vi è libertà. (Luigi Einaudi)

Agite sempre con giustizia. Sorprenderete alcuni, e stupirete tutti gli altri. (Mark Twain)

L'ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque. (Martin Luther King)

 

 

 

 

 

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L'Avvocato Fabio Scatamacchia e' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma Tessera n. A14931 - P.iva 03351610583. Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli avvocati  stipulata con Assitalia. Questo spazio è stato concepito nel rispetto del Codice Deontologico Forense (artt. 17 e 17bis) e della Legge Professionale. Il presente sito, in ottemperanza al Codice Deontologico Forense, non costituisce pubblicità, invito a contrarre, offerta o promessa al pubblico, ma strumento di informazione sull'attività dello Studio, sulla sua organizzazione interna e sulle nuove metodologie d'instaurazione dei rapporti professionali con la clientela. I dati personali comunicati allo Studio tramite questo sito verranno trattati ai sensi della Legge n. 196 del 2003 (legge sulla Privacy) e successive modificazioni e/o integrazioni. Responsabile del trattamento dei dati è il titolare dello Studio all'indirizzo sopra indicato.

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Ultimo aggiornamento:  27-01-12