Studio in Roma via XX Settembre n.
98/G tel:
06.4819909
Lo studio si occupa della redazione e deposito di memorie difensive
LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA, N. 94/2009 (in particolare le domande per matrimonio)
L'avvocato e la tutela dei diritti
La cittadinanza italiana
Consulenza legale per ottenere la cittadinanza italiana in presenza dei requisiti di legge
Cittadinanza: domanda per matrimonio, residenza,
discendenza, jus sanguinis,
acquisto e riacquisto.
La
cittadinanza italiana
La consulenza
dell'avvocato
Lo studio con questa
pagina intende essere di aiuto e fornire consulenza legale e consigli a
tutti coloro che vogliano ottenere la cittadinanza italiana (residenza,
matrimonio, naturalizzazione, avo ecc.) e che siano in possesso dei
requisiti di legge per divenire cittadino italiano.
La cittadinanza per jus sanguinis, il giudizio avanti al
giudice ordinario, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4466/2009
per il riconoscimento anche ai discendenti della donna
italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555
del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza
italiana a causa del matrimonio.
Ricorso
al Tar per richiedere che il Tribunale ordini al Ministero
di decidere sulla domanda di cittadinanza, trascorsi 730 giorni
dalla presentazione della richiesta
Invio di
richieste al Ministero dell'Interno per ottenere informazioni sullo
stato della domanda di cittadinanza (residenza, matrimonio,
naturaliozzazione, avo ecc.) e sollecito della definizione
Lo studio si occupa del
deposito di memorie difensive da depositare presso il Ministero degli
Interni.
Approfondita consulenza
dell'avvocato, via mail o per iscritto, su specifiche questioni anche
relative a domande di cittadinanza (residenza, matrimonio,
naturalizzazione, avo, jus sanguinis ecc.) già presentate (reddito, requisiti,
matrimonio, riacquisto).
Attività dello studio
Assistenza nella preparazione della domanda e dei
documenti necessari.
Lo studio assiste coloro che, a causa del rigetto
della domanda, intendono proporre
ricorso al tribunale amministrativo
(TAR) o al Giudice ordinario.
Il compenso dell'avvocato per la consulenza o per la redazione di memorie e richieste al Ministero sarà stabilito preventivamente
con il cliente.
TAR Tribunale amministrativo regionale
L'avvocato può assistere coloro che, a causa del
rigetto della domanda, in tendano proporre ricorso al tribunale
amministrativo (TAR) o al Giudice ordinario.
Cittadinanza italiana: domanda per
matrimonio, residenza, discendenza.
Requisito essenziale per le
domande per residenza (naturalizzazione) è la percezione di un reddito,
la residenza legale ultra decennale e la mancanza di precedenti
penali.
Assistenza legale
Cittadinanza: domanda per
matrimonio, residenza, discendenza.
Requisito essenziale per le
domande per residenza (naturalizzazione) è la percezione di un reddito.
La
cittadinanza italiana
Domanda per matrimonio, residenza, discendenza.
L’accertamento dell’acquisto e/o della perdita della cittadinanza italiana riveste carattere fondamentale per la intera collettività.
La cittadinanza, status civitatis, è una situazione giuridica
soggettiva che indica la posizione di un soggetto nei confronti di altri
nell’ambito di una collettività organizzata ed è uno status tutelato e
accertato in quanto tale: status che è, poi, origine di altre
situazioni giuridiche (obblighi e diritti privati e pubblici del
cittadino).
Ogni cittadino è, quindi, soggetto alle norme di diritto positivo
vigenti nel suo Stato.
La
cittadinanza italiana si acquista automaticamente ovvero su domanda (residenza, matrimonio, riacquisto, discendenza ecc.) con
relativi documenti e in presenza dei requisiti indicati dalla legge.
La
norma che regolamenta la materia è la legge 5.2.1992 n. 91
(modifiche l. 94/2009) e i relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n. 572 del
12 ottobre 1993 e
d.p.r. n. 362 del 18 aprile 1994.
La prassi amministrativa e
la giurisprudenza hanno aiutato e aiutano a risolvere le questioni che
possono presentarsi nel corso delle domande di cittadinanza italiana.
Acquisto automatico e di
diritto.
La cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis,
in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori
italiani.
Per
filiazione e nascita
(art. 1)
Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori
siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al
figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art.
1). (Il termine di due
anni è previsto solo per le domande per matrimonio e il mancato rispetto
da parte dell'Amministrazione non determina l'acquisto della
cittadinanza italiana (non vi è un'ipotesi di silenzio-assenso).
E’ considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti che
venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a
determinarne lo status civitatis. (art. 1)
Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del
figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è
necessaria la elezione di cittadinanza italiana da parte di quest’ultimo entro un
anno dal riconoscimento stesso) (art. 2)
Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino
italiano o cittadina italiana mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia
nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace
in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di
trascrizione nei Registri dello Stato Civile (art. 3) Se
l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per
naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5
anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda:
Naturalizzazione ).
Madre italiana sposata prima
del 1948:
Cassazione
Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009. Le Sezioni Unite, mutando
orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito
che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status”
di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna
italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555
del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza
italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio
dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto
di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai
quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo
l’entrata in vigore della Costituzione dell’ illegittima privazione
dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Perdita della cittadinanza
italiana ed effetti sui figli minori.
La questione va risolta caso per caso, in quanto si deve considerare
l'anno della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, se prima
del 30.6.1912, se tra tale data e il 15.8.1992, ovvero se dopo il
15.8.1992.
Acquisto
a domanda
Nei
casi previsti dalla legge e in forza di determinati requisiti.
La normativa sulla cittadinanza in Italia, quindi, interessa:
a) tutti coloro che, nati italiani, hanno perduto la cittadinanza italiana e
intendono riacquistarla
b)i discendenti di cittadini italiani in linea diretta (fino al secondo
grado) che vogliano riconosciuta la cittadinanza italiana
c) coloro che desiderano acquistarla (per matrimonio, naturalizzazione, residenza ecc.)
Come ottenerla: requisiti, condizioni e documenti
discendenza da cittadino italiano per nascita,
fino al secondo grado (art. 4),
secondo varie condizioni
nascita sul territorio italiano (art. 4),
se vi ha risieduto sino alla maggiore età e dichiara di
voler essere cittadino entro un anno dal compimento
matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5 nuova formulazione ex legge 94/2009).
La legge, nuova formulazione, iprecisa che: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La cittadinanza italiana può essere negata:
per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; per condanna
definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per
reati di particolare gravità.
I
figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana,
se convivono con esso, acquistano la cittadinanza
italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso
di altra cittadinanza.
naturalizzazione e residenza (art. 9) (La
cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'interno: 1) allo straniero del quale il padre
o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono
stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre
anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera c); 2) allo straniero maggiorenne adottato da
cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
3) allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
4) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio
della Repubblica; 5) all'apolide che risiede
legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
6) allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica). Con la nuova formulazione ex legge 94/2009 alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti.
E quali requisiti
sono richiesti per la cittadinanza italiana, domanda per residenza e
naturalizzazione?
dieci anni di residenza legale;
reddito sufficiente;
assenza di precedenti penali;
rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
(Il
tutto va provato con i documenti relativi).
Il numero di 10 anni,
però, può essere abbreviato a:
Øtre anni di residenza legale
per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo
grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
Øquattro anni di residenza legale
per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
Øcinque anni di residenza legale
per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni
adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per
l’affiliato da cittadino italiano;
Ønon è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato
per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
A chi va indirizzata la
richiesta di cittadinanza?
La domanda di acquisto della cittadinanza italiana (naturalizzazione e residenza - matrimonio), in
presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va
indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura
della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o
all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.
Lo studio
e l'avvocato restano a disposizione per ogni chiarimento e consulenza
nonchè per la verifica preventiva dei requisiti richiesti e dei
documenti
Iter della pratica e documenti da produrre
La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola
al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dal ricevimento,
corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero
procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove
questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il
decreto di concessione di cittadinanza italiana che deve essere firmato dal Presidente
della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che
provvede a consegnarlo all'interessato. Il cittadino straniero
al quale è stata concessa la cittadinanza italiana ha 6 mesi di tempo
dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il
Comune di residenza.
Domanda e documenti
La
domanda
va presentata in bollo da euro 14,62 e la firma deve essere
apposta in presenza del dipendente addetto che riceve l'istanza. E' necessario il versamenti di euro 200,00.
Documenti che servono generalmente, salvo altri da verificare
presso la competente Prefettura:
estratto dell'atto di nascita
completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua
italiana e legalizzato dai competenti organi della
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in
caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata
dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine
nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità
(nome,cognome,data e luogo di nascita), nonché paternità e
maternità dell'istante;
certificati penali del Paese
d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi
ai precedenti penali debitamente tradotti in lingua italiana e
legalizzati dai competenti organi della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
certificato storico di
residenza (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale,
decennale a seconda dei casi) (in bollo da euro 14,62);
certificato generale del
casellario giudiziale (in bollo da euro 14,62 ) presso il
Tribunale di residenza;
certificato di stato di
famiglia (in bollo da euro 14,62);
fotocopia permesso di
soggiorno;
copia autenticata del mod. 730
o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione
della domanda;
dichiarazione di autorizzazione
per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare
tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste
dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo
stato di appartenenza.
E'
CONSIGLIABILE RICHIEDERE, ESPRESSAMENTE, ALLA PREFETTURA DI COMPETENZA IL MODULO DELLA DOMANDA, IL NUMERO DELLE COPIE DA DEPOSITARE E I DOCUMENTI NECESSARI.
Cittadinanza: domanda per matrimonio, residenza,
discendenza.
Assenza di precedenti penali o procedimenti in
corso e necessità di un reddito sufficiente.
Requisito essenziale per le
domande per residenza (naturalizzazione) è la percezione di un reddito.
Cassazione sentenza 24312/07 -
La sentenza di patteggiamento non
costituisce impedimento al riconoscimento della cittadinanza ex
art. 6 L.91/1992: «Infine, se la sentenza di applicazione
della pena su richiesta, alla stregua dell'originaria disciplina
codicistica e quindi prima delle innovazioni introdotte con la
legge n. 97 del 2001 e n. 134 del 2003, non conteneva
l'accertamento della responsabilità, ben si spiega come la legge
n. 91 del 1992, approvata dopo l'entrata in vigore del nuovo
c.p.p, ma prima delle richiamate modifiche legislative, in
coerenza con la ratio ispirata all'esigenza di impedire
l'acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non
specchiata condotta civile e morale, richieda un completo
accertamento di responsabilità e un giudizio di colpevolezza dai
quali soltanto la valutazione negativa della personalità del
richiedente può derivare».
Riacquisto della cittadinanza italiana perduta, ai sensi
dell'art. 13 della legge 91/1992.
se
presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
se,
assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze
dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla
riacquistare;
se
dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce,
entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio
della Repubblica;
dopo un
anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo
stesso termine;
se,
avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di
abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da
un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla
riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di
aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare,
assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui
all'articolo 12, comma 1.
Non è
ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi
l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3,
nonché dell'articolo 12, comma 2.
Nei casi
indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della
cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del
Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su
conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può
intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.
Sentenze
Consiglio di Stato, con
la
Sentenza n. 766/2011:
A base del diniego di
cittadinanza vi è la carenza
del requisito reddituale in capo all’istante.
TAR Lazio, sent. 7058/10: Obbligo di pronuncia per il
Ministero entro 730 giorni dalla domanda di cittadinanza
per residenza.
Tar Marche, sent. 10.9.2008: Sussiste il diritto
soggettivo all’emanazione dell’atto di concessione della
cittadinanza che il soggetto interessato può far valere
davanti al giudice ordinario per richiedere, previa
verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino
italiano.
Tar Lombardia sentenza 5.5.2009 per
ritardo nella decisione su istanza di cittadinanza per
residenza:
«Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione
staccata di Brescia, definitivamente pronunciando,
dichiara illegittimo il silenzio serbato e ordina al
Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un
provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione in forma amministrativa della presente
sentenza, ovvero dalla sua notificazione se
antecedente».
Processi penali
La Corte di giustizia
europea ha stabilito che il reato di clandestinità è
contrario alle norme Ue in materia, così il Giudice
penale italiano deve disapplicare la normativa penale
del reato di clandestinità
Cittadinanza italiana: domanda per matrimonio, residenza,
discendenza.
CONSULENZA ON LINE
La richiesta di consulenza consente di
esporre il proprio caso, inviando la documentazione necessaria.
La risposta sarà inviata tramite mail o per posta. Il tempo
della risposta ovviamente è in funzione della complessità del
caso rappresentato. Con la richiesta si può richiedere l'invio
di preventivo.
L'iter è il seguente:
valutazione e studio
del caso,
invio del parere con
eventuale indicazione del comportamento da
prendere,
indicazione del
compenso per la consulenza e modalità pagamento.
Per richieste più complesse che richiedono
attività ulteriore al parere, come redazione di memorie e
deposito, giudizio al Tar o al Giudice Ordinario, sarà
concordato il da farsi con il richiedente.
Sarà rilasciata la fattura
di legge.
Avvocato Fabio Scatamacchia
Via XX Settembre n. 98/G 00187 - Roma
- Tel.: 06.4819909
Le mie notti sarebbero un incubo
al solo terribile pensiero di un innocente che sconta tra i
tormenti crudelissimi una colpa che non ha commesso. (Émile
Zola)
Giustizia non esiste là dove non
vi è libertà. (Luigi Einaudi)
Agite sempre con giustizia.
Sorprenderete alcuni, e stupirete tutti gli altri. (Mark Twain)
L'ingiustizia in qualsiasi luogo
è una minaccia alla giustizia ovunque. (Martin Luther King)
L'Avvocato Fabio Scatamacchia e' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma Tessera n. A14931 - P.iva 03351610583. Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli avvocati stipulata con Assitalia. Questo spazio è stato concepito nel rispetto del Codice Deontologico Forense (artt. 17 e 17bis) e della Legge Professionale. Il presente sito, in ottemperanza al Codice Deontologico Forense, non costituisce pubblicità, invito a contrarre, offerta o promessa al pubblico, ma strumento di informazione sull'attività dello Studio, sulla sua organizzazione interna e sulle nuove metodologie d'instaurazione dei rapporti professionali con la clientela. I dati personali comunicati allo Studio tramite questo sito verranno trattati ai sensi della Legge n. 196 del 2003 (legge sulla Privacy) e successive modificazioni e/o integrazioni. Responsabile del trattamento dei dati è il titolare dello Studio all'indirizzo sopra indicato.
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