Avvocato Fabio Scatamacchia

Lo studio si occupa della redazione e deposito di memorie difensive

LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA,  N. 94/2009 (in particolare  le domande per matrimonio)

L'avvocato e la tutela dei diritti

La cittadinanza italiana

Consulenza legale per ottenere  la cittadinanza italiana in presenza dei requisiti di legge

Avvocato con studio in Roma via XX Settembre n. 98/G tel: 06.4819909

 fscata@infinito.it                                                          

 

AVVERTENZA: i contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali , quindi, non a casi specifici.

Indirizzo mail dove inviare le richieste di consulenza

fscata@infinito.it

 

Il compenso dell'avvocato per la consulenza o per la redazione di memorie e richieste al Ministero sarà stabilito preventivamente.

TAR  Tribunale amministrativo regionale

L'avvocato può  assistere coloro che, a causa del rigetto della domanda, in tendono proporre ricorso al tribunale amministrativo (TAR) o al Giudice ordinario.

 

 

 

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Notizie aggiornate

 

La cittadinanza italiana

La consulenza dell'avvocato

Lo studio con questa pagina intende essere di aiuto e fornire consulenza legale e consigli a tutti coloro che vogliano ottenere la cittadinanza italiana (residenza, matrimonio ecc.) e che siano in possesso dei requisiti di legge per  divenire cittadino italiano.

Naturalizzazione

Cittadinanza per matrimonio

Discendenti di cittadini italiani in linea diretta e cittadinanza

Attività dello studio.

Lo studio si occupa del deposito di memorie difensive da depositare presso il Ministero degli Interni.

Approfondita consulenza dell'avvocato, via mail o per iscritto, su specifiche questioni anche relative a domande di cittadinanza già presentate (reddito, requisiti, matrimonio, riacquisto).

Invio di richieste di informazioni al Ministero dell'Interno.

Lo studio assiste coloro che, a causa del rigetto della domanda, intendono proporre ricorso al tribunale amministrativo (TAR) o al Giudice ordinario.

L'eventuale  compenso per la consulenza sarà stabilito preventivamente.

L'eventuale  compenso dell'avvocato per la redazione di memorie e richieste al Ministero sarà stabilito preventivamente.

                       La cittadinanza italiana

L’accertamento dell’acquisto e/o della perdita della cittadinanza italiana riveste carattere fondamentale per la intera collettività.

La cittadinanza, status civitatis, è una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione di un soggetto nei confronti di altri nell’ambito di una collettività organizzata ed è uno status tutelato e accertato in quanto tale:  status che è, poi, origine di altre situazioni giuridiche (obblighi e diritti privati e pubblici del cittadino).

Ogni cittadino è, quindi, soggetto alle norme di diritto positivo vigenti nel suo Stato.

La cittadinanza italiana si acquista automaticamente ovvero su domanda (residenza, matrimonio, riacquisto, discendenza ecc.) con relativi documenti e in presenza dei requisiti indicati dalla legge.

La norma che regolamenta la materia è la legge 5.2.1992 n. 91 (modifiche l. 94/2009) e i relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n. 572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n. 362 del 18 aprile 1994.

La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno aiutato e aiutano a risolvere le questioni che possono presentarsi nel corso delle domande di cittadinanza italiana.

Acquisto automatico e di diritto.

La cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis, in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori italiani.

 Per filiazione e nascita (art. 1)

 Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art. 1). (Il termine di due anni è previsto solo per le domande per matrimonio e il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione non determina l'acquisto della cittadinanza (non vi è un'ipotesi di silenzio-assenso).

 E’ considerato cittadino italiano per  nascita il figlio di ignoti  che venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. (art. 1)

 Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso) (art. 2)  

Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano o cittadina italiana mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile (art. 3)    Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione ).


 Acquisto a domanda

Nei  casi previsti dalla legge e in forza di determinati requisiti.

La normativa sulla cittadinanza in Italia, quindi, interessa:

a) tutti coloro che, nati italiani, hanno perduto la cittadinanza italiana e 
		intendono riacquistarla
b) i discendenti di cittadini italiani in linea diretta (fino al secondo 
		grado) che vogliano riconosciuta la cittadinanza italiana
c) coloro che desiderano acquistarla (per matrimonio, naturalizzazione, residenza ecc.)

Come ottenerla: requisiti, condizioni e documenti

           discendenza da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado (art. 4), secondo varie condizioni

          nascita sul territorio italiano (art. 4), se vi ha risieduto sino alla maggiore età e dichiara di voler essere cittadino entro un anno dal compimento

         matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5 nuova formulazione ex legge 94/2009). La legge, nuova formulazione, iprecisa che: Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

         I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma,  divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

        naturalizzazione e residenza (art. 9)  (La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:   1) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);   2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;   3)   allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;    4)    al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;    5)  all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;    6)  allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).   Con la nuova formulazione ex legge 94/2009 alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti.

          E quali requisiti sono richiesti per la cittadinanza italiana?    

dieci anni di residenza legale;   

reddito sufficiente;    

assenza di precedenti penali;   

rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

(Il tutto va provato con i documenti relativi).

Il numero di 10 anni, però, può essere abbreviato a:

Ø   tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

Ø   quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

Ø   cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;

Ø   non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.


A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza?

La domanda di acquisto della cittadinanza italiana (naturalizzazione e residenza - matrimonio), in presenza dei requisiti richiesti e dei documenti necessari, va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

Lo studio e l'avvocato restano a disposizione per ogni chiarimento e consulenza nonchè per la verifica preventiva dei requisiti richiesti e dei documenti

Iter della pratica e documenti da produrre

La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dal ricevimento, corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione di cittadinanza italiana che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

Domanda e documenti

La domanda va presentata in bollo da euro 14,62 e la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto che riceve l'istanza. E' necessario il versamenti diu euro 200,00.

Documenti che servono generalmente, salvo altri da verificare presso la competente Prefettura:

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome,cognome,data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;

  2.  certificati penali del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana (documenti sostituibili con autocertificazione solo per i cittadini comunitari);

  3. certificato storico di residenza (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi) (in bollo da euro 14,62 e documento sostituibile con autocertificazione);

  4. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da euro 14,62 ) presso il Tribunale di residenza;

  5. certificato di stato di famiglia (in bollo da euro 14,62 e documento sostituibile con autocertificazione);

  6. fotocopia permesso di soggiorno;

  7. copia autenticata del mod. 730 o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda;

  8. dichiarazione di autorizzazione per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza.

E' CONSIGLIABILE RICHIEDERE, ESPRESSAMENTE, ALLA PREFETTURA DI COMPETENZA IL MODULO DELLA DOMANDA, IL NUMERO DELLE COPIE  DA DEPOSITARE  E I DOCUMENTI  NECESSARI.


Sarà rilasciata la fattura di legge.

 

Avvocato Fabio Scatamacchia

Via XX Settembre n. 98/G  00187 - Roma - Tel.: 06.4819909
 
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Riacquisto della cittadinanza italiana perduta, ai sensi dell'art. 13 della legge 91/1992.

Art. 13.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
 
Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

 


 

 

 

 

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Le mie notti sarebbero un incubo al solo terribile pensiero di un innocente che sconta tra i tormenti crudelissimi una colpa che non ha commesso. (Émile Zola)

Giustizia non esiste là dove non vi è libertà. (Luigi Einaudi)

Agite sempre con giustizia. Sorprenderete alcuni, e stupirete tutti gli altri. (Mark Twain)

L'ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque. (Martin Luther King)

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Ultimo aggiornamento:  22-07-10